Il logo fatto con l'AI costa poco, finché non lo devi difendere

Un logo generato con l'AI si fa in cinque minuti. Difenderlo è un altro lavoro: la legge italiana in vigore dal 10 ottobre 2025 e una sentenza tedesca del 13 febbraio 2026 dicono dove sta il confine tra diritto d'autore e marchio.

Creatività e design6 min di letturaRedazione ALDEIA

Un logo generato con un prompt è un file che puoi stampare ovunque. Non è detto che sia anche un’opera che la legge ti permette di difendere. Dal 10 ottobre 2025 l’art. 1 della legge 633/1941 protegge le opere dell’ingegno «umano», anche se fatte con strumenti di intelligenza artificiale, purché siano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Se un concorrente copia il tuo logo, il diritto d’autore da solo potrebbe non bastare.

Questo articolo è un’opinione di agenzia, non consulenza legale: per un caso concreto serve un avvocato.

Cosa dice la norma

L’art. 25 della legge 132/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025) ha modificato l’art. 1 della legge sul diritto d’autore. Il testo parla di opere dell’ingegno «umano» e aggiunge che la tutela vale «anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».

  • Usare l’AI come strumento è ammesso.
  • Il lavoro intellettuale deve essere di una persona e deve vedersi nel risultato.
  • La legge non dice quanto lavoro basta: la soglia la fisseranno i giudici, caso per caso.

Per un logo la domanda diventa: nel file finale, che cosa ha deciso una persona e che cosa il generatore?

La sentenza di Monaco

Il 13 febbraio 2026 il Tribunale di Monaco di Baviera (AG München, causa 142 C 9786/25) ha respinto la domanda di una persona che aveva creato tre loghi con un generatore di immagini e li aveva trovati riprodotti, senza permesso, sul sito di un conoscente. Chiedeva di farli togliere. Per il tribunale i loghi non erano protetti dal diritto d’autore tedesco, per tre ragioni.

  • Un prompt lungo non basta. Per uno dei loghi l’autore aveva scritto un prompt di circa 1.700 caratteri. Il tribunale lo ha giudicato in gran parte generico: le scelte di design restavano al sistema.
  • Scegliere tra le proposte non basta. Per un altro logo l’autore aveva preso una tra quattro proposte e chiesto ritocchi, come rendere la campana «più artistica». Le correzioni sono risultate in gran parte tecniche o lasciate all’AI.
  • Il tempo speso non conta. Il diritto d’autore non premia investimenti o impegno, ma l’espressione della personalità dell’autore, e la prova di quell’apporto spetta a chi agisce.

Il valore della causa era di 10.000 euro. La sentenza riguarda solo il diritto d’autore e non dice nulla sulla tutela dei loghi come marchio.

È la decisione di un tribunale locale, sul diritto tedesco, e non vincola l’Italia. Interessa perché è un caso concreto di un giudice europeo su loghi generati con l’AI e perché la norma italiana usa un criterio vicino. Abbiamo letto il riepilogo di fatti e motivazioni sulla banca dati bavarese, non l’intera sentenza: le citazioni vanno riviste sul testo completo prima di usarle in sede legale.

Diritto d’autore e marchio

Il diritto d’autore nasce con l’opera, senza registrazione, ma richiede che l’opera sia creativa e frutto di una persona. Il marchio si ottiene registrandolo, e l’UIBM guarda altro: il segno deve avere capacità distintiva (non può limitarsi a descrivere l’attività o il prodotto), essere lecito ed essere rappresentato in modo chiaro nel registro. Un logo con parole e disegno è un marchio «misto» e per il deposito conta come figurativo.

Nella pagina dell’UIBM non compare nessun requisito sul modo in cui il logo è stato prodotto. Il primo deposito costa 101 euro con una classe, più 34 euro per ogni classe aggiunta, e dura 10 anni.

Registrare non è una formalità, per due motivi.

  • Un logo generato può somigliare a segni già registrati o in uso da altri, e il generatore non lo controlla. La ricerca di anteriorità si fa prima di investire in insegna, carta intestata e sito.
  • La registrazione protegge il segno com’è depositato. Se lo ridisegni, fai rivedere il deposito.

A nostro avviso il marchio registrato è la difesa più concreta di un logo. Il diritto d’autore, su un logo generato e basta, è incerto, e un prompt non lo compra.

Tre esempi di come può andare

Sono casi inventati, ma realistici.

Il negozio di biciclette. Il titolare genera un logo con un’icona di ruota e lo usa su insegna, sito e furgone. Dopo due anni un negozio di un’altra provincia usa un logo quasi identico. Lui non ha depositato il marchio e ha solo l’immagine finale, senza bozze né versioni. Dimostrare che il logo è opera sua, nel senso della legge, è difficile, e senza registrazione manca anche l’altra base.

L’officina meccanica. Il responsabile marketing fa dieci generazioni, ne sceglie una e la ridisegna in vettoriale: cambia proporzioni, caratteri e spessori, aggiunge un elemento proprio. Conserva bozze e versioni e deposita il marchio. Qui ci sono un lavoro creativo dimostrabile e una registrazione.

Il logo preso su una piattaforma. Nessuno ha letto le condizioni d’uso su titolarità ed esclusiva. Se il fornitore può rigenerare un segno quasi uguale per altri clienti, quel logo non è un buon punto di partenza per un marchio. Si verifica strumento per strumento.

Cosa fare

  1. Decidi per quanto ti serve il logo. Per un evento o una prova si può generare. Un logo che finirà su insegne, mezzi, packaging e contratti merita un percorso di progetto.
  2. Conserva il lavoro: prompt, versioni scartate, schizzi, file sorgente e ogni modifica fatta da una persona, con le date. Se devi dimostrare l’apporto creativo, la prova è quella.
  3. Fai ridisegnare il segno da una persona. L’immagine generata va bene come schizzo. Il disegno definitivo, in vettoriale, con scelte di forma, proporzioni e caratteri che si sanno spiegare, è la parte che regge davanti a un giudice.
  4. Fai la ricerca di anteriorità nei registri marchi, nelle tue classi di prodotti o servizi, prima di depositare.
  5. Deposita il marchio: 101 euro con una classe e 34 per ogni classe in più, contro il costo di rifare insegna, sito e stampati.
  6. Metti per iscritto la cessione dei diritti con chi ha disegnato o rifinito il logo, designer o agenzia.
  7. Leggi le condizioni dello strumento di AI: uso commerciale ed esclusiva.

Se hai già un logo generato e in uso, non devi per forza rifarlo. Parti dai punti 2 e 4: capire cosa hai e se esiste un segno registrato simile costa poco, prima di una contestazione.

Dove entra un’agenzia

Un’agenzia entra nei punti 3 e 6: ridisegna il segno, costruisce intorno colori, caratteri e regole d’uso, consegna i file sorgente con i diritti ceduti per iscritto. È il lavoro della brand identity, che parte dal posizionamento e non dal generatore. L’AI serve a esplorare direzioni: è il terreno della creatività AI generativa. Poi il logo va su carta, insegne e packaging, dove un segno disegnato male si vede subito: la grafica pubblicitaria e stampa.

Per dubbi su titolarità o somiglianza serve un avvocato esperto di marchi. Noi possiamo portargli un logo pulito, file ordinati e lo storico del lavoro.

Domande frequenti

Un logo fatto con l'intelligenza artificiale è protetto dal diritto d'autore?

Solo se dietro c'è il lavoro intellettuale di una persona. L'art. 1 della L. 633/1941, modificato dalla L. 132/2025, protegge le opere create anche con strumenti di AI «purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore». Un logo generato da un prompt senza scelte creative proprie rischia di restarne fuori.

Posso registrare come marchio un logo generato con l'AI?

La pagina dell'UIBM sui requisiti non pone obblighi su come il logo è stato prodotto. Il segno deve avere capacità distintiva, essere lecito e rappresentato in modo chiaro. Resta da controllare che non somigli a marchi già registrati. Il primo deposito costa 101 euro con una classe e dura 10 anni.

Se un concorrente copia il mio logo AI, posso agire?

Dipende da cosa hai in mano. Con un marchio registrato hai una base concreta. Con il solo diritto d'autore, nel caso di Monaco la domanda è stata respinta perché l'apporto creativo umano non era dimostrato. Per il tuo caso serve un avvocato.

La sentenza di Monaco vale anche in Italia?

No, non vincola i giudici italiani. È la decisione di un tribunale locale tedesco (AG München), basata sulla legge tedesca. Serve come indizio di come un giudice europeo può ragionare, non come regola applicabile in Italia.

Fonti

  1. Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 25, in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25-09-2025. Il PDF della Gazzetta non è risultato leggibile in automatico: il testo dell'art. 1 L. 633/1941 come modificato è stato letto su Normattiva
  2. Normattiva, L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 1, testo in vigore dal 10-10-2025
  3. AG München, sentenza del 13-02-2026, 142 C 9786/25 (banca dati bavarese: letto il riepilogo di fatti e motivazioni, non l'intero testo)
  4. UIBM, pagina Marchi: requisiti di registrazione (capacità distintiva, liceità, rappresentazione) e marchio figurativo e misto
  5. UIBM, Costi marchi: 101 euro per il primo deposito con una classe, 34 euro per ogni classe aggiunta, validità 10 anni

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