Pulsante di recesso nel tuo shop: cosa dice la legge e cosa controllare

La direttiva UE 2023/2673 e il D.Lgs. 209/2025 chiedono a chi vende online una funzione di recesso in due passaggi e una ricevuta su supporto durevole con data e ora. Cosa dicono i testi, cosa controllare nel tuo shop e quando serve un legale.

Web ed ecommerce5 min di letturaRedazione ALDEIA

Dal 19 giugno 2026 si applica l’obbligo, per chi vende online ai consumatori, di offrire una funzione di recesso che il cliente trova da solo e completa in due passaggi. In Italia è l’articolo 54-bis del Codice del consumo, inserito dal D.Lgs. 209/2025. Se oggi il recesso nel tuo shop passa da un modulo PDF e un indirizzo email, quel canale può restare, ma da solo non basta. Questa è una checklist per chi gestisce il negozio, non una consulenza legale.

Da dove viene la norma

La direttiva (UE) 2023/2673 del 22 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 novembre 2023, fissa all’articolo 2 il 19 giugno 2026 come data di applicazione. Nasce per i servizi finanziari a distanza, ma inserisce l’articolo 11 bis nella direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori: la funzione di recesso vale per i contratti conclusi tramite un’interfaccia online, quindi anche per il tuo negozio.

L’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 e in vigore dal 23 gennaio 2026. Nel testo su Normattiva l’articolo 54-bis non ha una norma transitoria con una data diversa: il 19 giugno 2026, data di applicazione della direttiva, è il riferimento da tenere, ma per gli ordini conclusi prima serve un legale.

Oggi, 8 novembre 2026, sono passati quasi cinque mesi. Secondo la survey di Netcomm e Cribis, presentata nel comunicato del 6 maggio 2026, le aziende italiane con un ecommerce attivo sono 87.000 (91.000 nel 2025) e più del 90% è micro o piccola impresa.

Cosa dice l’articolo 54-bis

Il testo chiede cinque cose, tutte verificabili guardando il tuo sito.

  1. Una funzione di recesso, con cui il cliente invia una dichiarazione online.
  2. Dati semplici da inserire o confermare: nome, informazioni che identificano il contratto, mezzo elettronico su cui riceverà la conferma.
  3. Un’etichetta chiara: «recedere dal contratto qui» o una formula equivalente e inequivocabile. La funzione deve essere ben visibile, facile da raggiungere e disponibile per tutto il periodo di recesso.
  4. Una seconda funzione, di conferma, con la dicitura «conferma recesso» o equivalente. Il considerando 37 della direttiva spiega il motivo: evitare recessi involontari, con un gesto in più prima dell’invio.
  5. Una ricevuta su supporto durevole, inviata senza indebito ritardo, con il contenuto del recesso e la data e l’ora della trasmissione.

Il recesso è tempestivo se il cliente invia la dichiarazione online prima che il periodo scada. Per questo l’orario in cui ha premuto «conferma recesso» è una prova, e va conservato.

La funzione si aggiunge al modulo tipo e all’email, non li sostituisce. Resta l’obbligo di informare il cliente prima dell’acquisto: l’articolo 6 della direttiva 2011/83/UE, come modificato, chiede di indicare se la funzione esiste e dove si trova.

La checklist da fare sul tuo shop

Apri il sito da telefono, come un cliente con un ordine già concluso, e passa i sette punti.

1. Trovare il pulsante. Chi ha ricevuto un paio di scarpe e vuole restituirle deve arrivare alla funzione senza cercare. Guarda l’area account, l’email di conferma ordine e il footer. Il posto più naturale è un link «Recedere dal contratto qui» nella pagina dell’ordine.

2. Provare i due passaggi. Nel primo il cliente compila o conferma nome, riferimento d’ordine ed email. Nel secondo preme «conferma recesso». Se dopo il primo clic il recesso risulta già inviato, manca la conferma. Se servono tre schermate e un login dimenticato, la funzione non è facile da raggiungere.

3. Controllare le diciture. Usa le parole della norma o una formula equivalente e senza ambiguità. «Reso» e «Richiedi assistenza» indicano altro: il reso riguarda la restituzione della merce, il recesso è la dichiarazione di volontà. Nei testi tieni separati i due piani.

4. Leggere la ricevuta. Fai un recesso di prova e apri l’email. Deve riportare il contenuto della dichiarazione e la data e l’ora di invio. «Abbiamo ricevuto la tua richiesta» non basta. Deve arrivare subito e il cliente deve poterla conservare, come email o PDF.

5. Conservare il dato. Salva nel gestionale dichiarazione, orario e invio della ricevuta. Se il cliente contesta, hai la sequenza completa.

6. Aggiornare le informazioni precontrattuali. Nelle condizioni di vendita e nella pagina sul recesso scrivi che la funzione esiste e dove si trova.

7. Isolare i casi particolari. Prodotti su misura, abbonamenti, ordini da marketplace, vendite a clienti con partita IVA: dove il diritto di recesso non c’è o segue regole proprie, la funzione non cambia la sostanza. Quando mostrarla e come comunicarlo lo valuta un legale.

WooCommerce e Shopify

Non esiste una casella da spuntare. Alcuni temi e plugin offrono una pagina per i resi o per il recesso, da verificare contro l’articolo 54-bis con la prova descritta sopra: nome del pulsante, due passaggi, email con data e ora. Un’etichetta «conforme» nella scheda di un plugin non sostituisce la prova.

Due esempi ipotetici mostrano dove si inciampa.

Un negozio di abbigliamento su Shopify ha un modulo «Richiedi un reso» nel footer, che manda una email al supporto. Per allinearlo servono tre interventi: un accesso chiaro dalla pagina dell’ordine, una schermata di conferma con la dicitura giusta, un’email automatica con dichiarazione, data e ora. Il modulo resta, in secondo piano.

Un negozio di arredo su WooCommerce usa un plugin di resi che genera l’etichetta di spedizione. Serve alla logistica, ma può non registrare l’orario della dichiarazione. Si aggiunge un’automazione che salva l’orario e lo scrive nella ricevuta.

Un cliente che non trova come recedere può scrivere al supporto, aprire una contestazione o lasciare una recensione negativa. Non promettiamo effetti sulle vendite: il lavoro sul recesso si misura in richieste gestite senza intervento a mano e in ticket in meno, cifre che leggi solo nel tuo gestionale.

Cosa fare questa settimana

  1. Fai un ordine di prova e un recesso di prova da telefono. Annota i passaggi e i clic.
  2. Confronta etichette e ricevuta con l’elenco dell’articolo 54-bis.
  3. Sistema i testi di footer, pagina ordine e condizioni di vendita.
  4. Porta a un legale i casi dubbi: prodotti su misura, contratti misti, vendite fuori dall’Italia.

In ALDEIA lavoriamo sugli ecommerce, WooCommerce e Shopify compresi, e sul percorso d’acquisto fino al recesso. Se vuoi un secondo paio d’occhi sul tuo checkout, scrivici dalla pagina contatti.

Domande frequenti

Serve un pulsante di recesso nel mio shop?

Sì, se vendi online ai consumatori e per quel contratto esiste il diritto di recesso. L'art. 54-bis del Codice del consumo lo prevede per i contratti conclusi tramite interfaccia online. La funzione deve restare visibile e facile da raggiungere per tutto il periodo di recesso.

Cosa devo scrivere sul pulsante di recesso?

«Recedere dal contratto qui» o una formula equivalente e inequivocabile. Dopo la dichiarazione serve un secondo passaggio, la funzione di conferma, con la dicitura «conferma recesso» o equivalente. Formule come «Resi» o «Assistenza» indicano altro.

Cosa devo inviare al cliente dopo il recesso?

Un avviso di ricevimento su supporto durevole, senza indebito ritardo. Deve riportare il contenuto del recesso e la data e l'ora della sua trasmissione. In pratica è un'email o un PDF con quei dati, che il cliente può conservare.

Il recesso vale se il cliente lo invia l'ultimo giorno?

Sì, se la dichiarazione online parte prima che il periodo scada. L'art. 54-bis considera tempestivo il recesso inviato entro il termine. Per questo data e ora della trasmissione contano: provano quando il cliente ha agito.

Fonti

  1. D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, art. 1 (art. 54-bis del Codice del consumo), GU n. 5 dell'8 gennaio 2026, in vigore dal 23 gennaio 2026 · Normattiva
  2. Direttiva (UE) 2023/2673 del 22 novembre 2023, art. 11 bis della direttiva 2011/83/UE e art. 2 (applicazione dal 19 giugno 2026) · EUR-Lex, GUUE 28.11.2023
  3. Netcomm e Cribis, survey sui siti ecommerce italiani, presentata nel comunicato del 6 maggio 2026 (87.000 aziende con ecommerce attivo, 91.000 nel 2025, oltre il 90% micro e piccole)

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